1.Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell’ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale, gli organi di Pubblica Sicurezza.
1. In ottemperanza a quanto disposto dalla L.P. 11/2007 art. 109, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell’articolo 28 della legge stessa, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le le sanzioni amministrative :
a) il pagamento di una somma da 23 a 137 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l’orario consentito previsti dal regolamento;
b) il pagamento di una somma da 29 a 172 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per il raccoglitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;
e) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per chiunque danneggia o distrugge i funghi sul terreno;
f) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo regolamento.
2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell’intera quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell’infrazione.
3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell’agente verbalizzante.
4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all’apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse.